Tu sei qui: Notizie, LifestyleDe Luca non può ricandidarsi: è incostituzionale la legge della Regione Campania che consente il terzo mandato
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 9 aprile 2025 20:48:00
È giunta oggi, 9 aprile 2025, un'importante decisione giuridica attesa da tempo: la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi, di candidarsi per un terzo mandato è stata giudicata incostituzionale.
La questione ha sollevato un ampio dibattito legale, che ha coinvolto costituzionalisti e politici a livello nazionale. La controversia ruota intorno all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2024, che ha modificato il principio di ineleggibilità previsto dalla legge statale n. 165 del 2004, la quale stabilisce il divieto per il Presidente della Giunta regionale di candidarsi per un terzo mandato consecutivo.
L'articolo 1 della legge campana, infatti, prevede che il computo dei mandati per il Presidente della Giunta regionale decorra dal mandato in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Il Consiglio dei ministri aveva impugnato davanti alla Corte la legge regionale della Campania, approvata lo scorso novembre con l'evidente scopo di consentire la terza candidatura di De Luca nel 2025, nonostante la normativa ne consentisse al massimo due mandati consecutivi.
Giuridicamente, la legge campana mirava ad attuare la legge 165 del 2004, che stabilisce in Italia il limite di due mandati consecutivi. Tuttavia, prevedeva che il conteggio dei mandati iniziasse a partire dall'approvazione della legge, avvenuta a novembre 2024, e perciò il primo mandato di De Luca, svolto tra il 2015 e il 2020, non sarebbe stato incluso nel calcolo, ma solo l'attuale.
L'articolo 1 della legge campana chiarisce che «ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il conteggio dei mandati decorre da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge»: per i giudici della Corte, però, questa formulazione contravviene all'articolo 122 della Costituzione, che assegna alle regioni la competenza di stabilire i criteri di ineleggibilità, nel rispetto delle normative nazionali (in questo caso, della legge del 2004).
Il divieto si applica a tutte le Regioni ordinarie (ad eccezione di quelle a statuto speciale: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, che godono di una maggiore autonomia in queste decisioni).
Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo, infatti, è stato introdotto per evitare che una sola persona possa mantenere il potere esecutivo per un periodo eccessivamente lungo, favorendo una maggiore alternanza e democratizzazione nelle scelte politiche a livello regionale.
Per la Corte, la legge regionale campana ha violato l'articolo 122, primo comma, della Costituzione italiana, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare le elezioni dei presidenti delle giunte regionali, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
La reazione del Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, non si è fatta attendere. Il governatore ha definito la pronuncia come una "straordinaria performance giuridica dell'Alta Corte". "Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti".
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