Tu sei qui: CronacaTrasferita con "La Buona Scuola" a Milano, insegnante di Atrani vince ricorso
Inserito da (redazionelda), sabato 29 aprile 2017 09:57:59
Tra i provvedimenti più discussi e contestati del Governo Renzi vi è senza dubbio la "Buona Scuola". Piogge di critiche, da parte di docenti di tutta Italia, hanno accompagnato, per tutta la sua durata, il breve mandato dell'ex Presidente del Consiglio. E numerosi sono stati i ricorsi presentati in sede giudiziaria, specie per trasferimenti dai criteri discutibili, imposti agli insegnanti, già precari, che in un battito di ciglia si sono ritrovati dall'altra parte dello Stivale, dovendo costretti a stravolgere le proprie vite anche in età avanzata, abbandonando il nucleo familiare.
È il caso della signora Teresa Santoro, 41enne insegnante di scuola primaria originaria di Atrani, assegnata, dal 1° settembre 2016, in provincia di Milano, con attribuzione di un incarico triennale.
La mobilità a causa di un parziale riconoscimento degli anni di servizio svolti presso un Istituto paritario fino al 2015 con punteggio ridotto di 21 punti, (riferiti a 7 anni scolastici, dal 2001 al 2008), con conseguente venir meno di ogni possibilità di destinazione in Campania, vicina al proprio nucleo familiare composto dal marito e dalle loro due figlie, residenti ad Atrani.
Sin dal 2000 la Santoro è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente. Pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali aveva scelto di svolgere il suo servizio, per gli anni scolastici compresi tra il 2001 e il 2015, presso un Istituto riconosciuto quale scuola primaria paritaria.
La scelta di ricorrere in giudizio, quindi, per vedersi riconosciuta l'equiparazione del suo punteggio con quello previsto dalle scuole statali. E il Tribunale ordinario di Milano ha accolto le ragioni dell'insegnante di Atrani.
Con ricorso del gennaio scorso, il legale della donna, l'avvocato Giovanni Maria di Lieto di Minori, aveva chiesto al Giudice del Lavoro di Milano, previa disapplicazione delle "Note Comuni" allegate al CCNI dell'8 aprile 2016, di dichiarare illegittimo il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno del 15/06/2016 e conseguenzialmente di accertare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità nell'anno scolastico 2016/2017, del servizio di insegnamento svolto presso l'Istituto scolastico paritario dall'anno 2001-2002 al 2014-2015 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, oltre alla ricostruzione di carriera negli stessi termini.
Con sentenza dell' 11 aprile 2017, il Tribunale ordinario di Milano - Sezione Lavoro - ha accolto le tesi dell'avvocato di Lieto, con queste motivazioni:
«Rilevato in particolare il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, prevede che questi ultimi siano valutati in ugual misura: "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" (cfr. art. 2, comma 2);
Ritenuto che in ragione delle suddette norme non si giustifica la distinzione operata delle disposizioni di cui alle "Note Comuni" del CCNI 8 aprile 2016, che arrestano l'equiparazione valutativa per il servizio prestato nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, al 31 agosto 2008, peraltro consentendo sino a quel termine l'equiparazione valutativa unicamente per le scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, e per le scuole paritarie dell'infanzia;
Ritenuto tale limite irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali».
«L'articolo 1 comma 108 della Legge 107/15 - spiega l'avvocato di Lieto - prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ("I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale").
Per completezza espositiva - sottolinea l'avvocato di Lieto -, va rilevato che in data 11 aprile 2017 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico a. s. 2017/18.
Nelle note esplicative della tabella di valutazione allegata al CCNI, si riconferma che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
Applicando i principi contenuti nella sentenza in esame, anche questa disposizione dovrebbe ritenersi illegittima».
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