Tu sei qui: CronacaRavello, abuso da 30 centimetri a villa sul mare: dopo nove anni TAR dà ragione al Comune
Inserito da (redazionelda), martedì 27 dicembre 2016 19:21:18
Il Comune di Ravello rilascia un permesso di costruire per il recupero ad uso abitativo del sottotetto di una villetta con vista mare. Il vicino di casa denuncia presunti abusi edilizi e successivamente il Comune annulla il permesso dopo aver riscontrato difformità.
I proprietari ricorrono al tar e dopo nove anni il Tribunale Regionale dà ragione al Comune e al vicino.
IL FATTO, risalente al 2007, riguarda un palazzotto della fascia costiera del territorio di Ravello.
Dietro esposto del vicino di casa dell'interessato, il Comune di Ravello, attraverso l'Ufficio Tecnico, aveva accertato la realizzazione di uno scalino sul terrazzo di copertura che avrebbe provocato un aumento di quota di 30 centimetri il quale avrebbe impedito il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi. Secondo il Comune, infatti, si sarebbe realizzato un aumento di volumetria che, nella zona territoriale interessata, soggetta a vincolo paesaggistico, non può essere autorizzato neanche in sanatoria. Secondo il ricorrente (il proprietario dell'abitazione), "tale motivazione sarebbe stata errata perché il Comune non avrebbe evidenziato la data di realizzazione dello scalino e, in ogni caso, lo stesso sarebbe da qualificare come intervento di manutenzione.
Per il legale del controinteressato (il vicino), l'avvocato Giovanni Maria di Lieto «non incombeva al Comune dimostrare né l'epoca di realizzazione dell'opera abusiva (è irrilevante il tempo di commissione dell'abuso edilizio), né la sua strumentalità (cioè un disegno preordinato) al recupero abitativo del sottotetto.
Il Comune di Ravello correttamente e motivatamente ha applicato la norma regionale (art. 3, n. 1, lett. b, L.R.C. 15/2000, norma vigente al tempo in cui è stata esaminata l'istanza del privato diretta al recupero abitativo del sottotetto) secondo cui "l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato».
Nella motivazione del provvedimento di autotutela impugnato si legge che «la realizzazione dello scalino presente sul terrazzo di copertura ovvero la differenza di quota di + 30 cm non risulta legittimata da alcun pregresso atto di assenso e pertanto è abusiva». Questa affermazione basta da sé a giustificare il provvedimento di autotutela comunale, che correttamente - a rafforzare l'assunto - aggiunge: «la differenza di + 30 cm è risultata determinante per il rispetto dei parametri edilizi e igienici previsti dalla L. R. 15/2000 [...]».
«Non v'è dubbio che la differenza di quota di + 30 cm sul terrazzo di copertura configuri volumetria (abusiva).
Tanto è vero che - come riconosce la controparte nel ricorso - il volume costituito dalla differenza di quota di + 30 cm viene utilizzato (assieme al volume risultante dalla riduzione di spessore dei solai superiore e inferiore dell'ambiente sottotetto) per raggiungere l'altezza minima interna prevista dalla legge per il recupero abitativo (m 2,40)».
LA SENTENZA La Seconda sezione del Tar Campania Salerno, con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2016, ha condiviso questa tesi, dando ragione al controinteressato (il vicino).
«Ritiene il Collegio che i motivi dedotti dal ricorrente siano tutti infondati. In particolare, è emerso pacificamente che lo scalino in argomento non è stato autorizzato con il permesso di costruire n. [...], perché non ricompreso nell'istanza. La realizzazione dello scalino ha di certo comportato un aumento di volumetria e non rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria [...]
Il ricorrente fonda gran parte del ricorso sulla data di realizzazione dello scalino che il Comune non avrebbe provato.
Sul punto occorre evidenziare che il Comune è tenuto a provare che il permesso di costruire rilasciato non comprendeva anche lo scalino e che quindi lo stesso era abusivo. Per individuare il carattere abusivo dello scalino, il Comune si può avvalere anche di elementi presuntivi, quali quelli offerti dal controinteressato che, se non possono avere piena efficacia di prova, assumono quelli di argomenti di prova. Questi. uniti alla considerazione che il ricorrente non è stato minimamente in grado di provare la legittimità edilizia dello scalino, consentono di ritenere consolidato una prova sul carattere abusivo dell'opera.
Il carattere abusivo dell'opera, una volta che il Comune ha fornito elementi per provare la sua abusività, può essere escluso dall'interessato che, a ben vedere, è quello che meglio può provare la data di realizzazione dello scalino in base al principio di vicinanza della prova. Poiché il ricorrente non è stato in grado di fornire tale prova contraria [...], il ricorso va respinto».
La difesa in giudizio del Comune di Ravello è stata sostenuta dall'avvocato Ruggiero Musio.
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