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Politica

Agerola, lista esclusa riammessa dal Consiglio di Stato /LEGGI SENTENZA

Inserito da (ilvescovado), martedì 24 maggio 2016 11:22:09

Colpo di scena a d Agerola dove a meno di due settimane dalla chiamata alle urne, la lista "Per Agerola" di Matteo Florio, inizialmente esclusa per difetti di presentazione, è stata ammessa alla competizione elettorale.

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Il sodalizio "torna" in campo per via della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), che ieri ha accolto il ricorso di primo grado. Al fine di consentire «la più ampia partecipazione alla competizione elettorale, garantendo, sostanzialmente, il rispetto degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 235 del 2012 e consentendo, al contempo, l'ineludibile rispetto dei diritti politici costituzionalmente garantiti», questa in buona sostanza la motivazione.

«L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata - si legge nella sentenza - può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità e consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità» (LEGGI SENTENZA IN BASSO).

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Resta soltanto da capire se sarà previsto uno slittamento del voto, per permettere alla lista di usufruire dei 30 giorni di campagna elettorale, come previsto dalla legge. Anche se non è mai troppo tardi per rientrare in campo: gli elettori comprenderanno e sapranno ben valutare.

Saranno due, dunque, le liste in competizione nel comune dei Lattari: "Nuovamente Agerola" del sindaco uscente Luca Mascolo e "Per Agerola" di Matteo Florio.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3976 del 2016, proposto dai Sigg.ri Daniela Apuzzo, Angela Avitabile, Filomena Medaglia, Lucia Naclerio, Rosario Apuzzo, Giuseppe Maria Bonelli, Nicola Fusco, Silvio Imperati, Matteo Mascolo, Antonio Mascolo, Paolo Naclerio e Giancarlo Panariello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Falco e Catello Di Capua, con domicilio eletto presso il signor Massimo Falco in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

contro

L'U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gragnano,
il Comune di Agerola;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. II, n. 2495/2016, resa tra le parti, concernente l'esclusione dalla lista "Per Agerola" dei candidati alla carica di consigliere comunale - elezioni amministrative del 5 giugno 2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 23 maggio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti l'avvocato Arturo Massimo, su delega dell'avvocato Massimo Falco, l'avvocato Catello Di Capua e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza appellata, il TAR per la Campania ha respinto il ricorso n. 2094 del 2016 proposto dagli odierni appellanti avverso la ricusazione della lista "Per Agerola", disposta sulla base del rilievo della mancanza delle dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di incandidabilità, dovendosi intendere radicalmente ed insanabilmente carenti le dichiarazioni presentate, in quanto riferite all'art.58 d.lgs. n.267 del 2000, anziché all'art.10 d.lgs. n.235 del 2012.

2.- L'appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e dev'essere accolto.

3.- Va premesso, in fatto, che, dopo aver appreso che, con provvedimento del 7 maggio 2016, la lista era stata ricusata, i presentatori depositavano, in data 9 maggio 2016, istanza di riesame, allegando le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incandidabilità con il corretto riferimento normativo.

La Commissione Elettorale ribadiva l'iniziale esclusione, richiamando le ragioni poste a suo fondamento.

Ciò posto, rileva il Collegio che, nella situazione appena descritta, la commissione avrebbe dovuto riammettere la lista, come già ritenuto in fattispecie identiche (Cons. St, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1984) sulla base delle argomentazioni di seguito riportate.

L'erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato art. 58 del d. lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'art. 10 d. lgs. n. 235 del 2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale.

Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall'art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato art. 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza, in via generale, delle cause che ostino all'incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che ne conseguono.

L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).

L'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 235 del 2012, peraltro, pur essendo una disposizione dedicata alle abrogazioni e pur riferentesi, propriamente, al coordinamento tra le fonti del diritto, riveste, tuttavia, una indubbia portata sistematica, laddove prevede espressamente che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico».

Esso deve ragionevolmente orientare l'interprete anche nel valutare le dichiarazioni erroneamente rese dai candidati con riferimento al citato art. 58, che lo stesso art. 17 ha inteso, oltre che abrogare, interamente sostituire, già sul piano normativo.

A fronte della volontà inequivoca espressa dai candidati di partecipare alle elezioni (nonostante l'erroneo riferimento normativo, in assenza di cause di incandidabilità, nella dichiarazione tempestivamente depositata, e nella successiva integrazione resa ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960), la dichiarazione di cui all'art. 12, comma 1, del d. lgs. n. 235 del 2012 deve ritenersi correttamente integrata e, quindi, resa, non potendosi condividere l'orientamento in precedenza espresso da questo Consiglio nelle sentenze della sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388, e sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388.

Tale interpretazione, ispirata al favor partecipationis, consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale, garantendo, sostanzialmente, il rispetto degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 235 del 2012 e consentendo, al contempo, l'ineludibile rispetto dei diritti politici costituzionalmente garantiti.

Ne discende, in ragione di quanto sopra esposto, che le dichiarazioni, correttamente integrate ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, sono regolari, sicché la lista deve essere ammessa alla competizione elettorale.

4. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e ammissione della lista alla competizione elettorale.

5. Le spese del doppio grado di giudizio, stante la novità del principio qui affermato, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3976 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 2094 del 2016 ed ammette la lista "Per Agerola" alle elezioni comunali di Agerola.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

 

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

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