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Lavoro e Formazione

Scontrino elettronico, da 1° gennaio registrazione telematica obbligatoria anche per imprese turistiche

Inserito da (redazionelda), mercoledì 16 ottobre 2019 17:00:25

Ormai è certezza: il classico scontrino di carta sparirà e dal 1° gennaio 2020 sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, dei corrispettivi giornalieri. Per le imprese ricettive turistiche e quindi chi possiede una partita iva e gestisce affittacamere, case vacanze professionali o altre strutture alberghiere e imprenditoriali bisognerà effettuare la registrazione telematica e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus (vedi sotto). In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che vi indichiamo di seguito. Quindi nessuna fretta o acquisti improvvidi di registratori di cassa telematica che per la nostra tipologia di impresa appaiono superflui e poco funzionali rispetto ai tanti adempimenti che abbiamo già nella gestione amministrativa e fiscale di una struttura ricettiva, tenendo conto che l'obbligo potrà essere assolto anche implementando un servizio spesso già erogato da alcune software house di chi li utilizza per avere una gestione telematica della propria struttura. Ma andiamo con ordine.

Non sarà più obbligatorio rilasciare una ricevuta cartacea al cliente, considerato che si invieranno i dati in forma telematica, ma consegnare un documento denominato commerciale, una sorta di nota di copia cortesia. Dopo l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica B2B a partire dal primo gennaio 2019, Abbac vi spiega tutte le informazioni necessarie per far fronte al cambiamento. Nei prossimi giorni l'Abbac invierà ai propri associati, alcuni link informativi e di contatti con fornitori qualora si intende utilizzare software o acquistare registratori di cassa. Nota bene : Questo adempimento non riguarda le strutture ricettive non professionali che sono gestite in forma non imprenditoriale ( b&b, casa vacanza non professionale, locazione)

Scontrino elettronico: le date dell'obbligo (gennaio 2020)

Lo scontrino elettronico, quindi, permette di non emettere più lo scontrino cartaceo, in quanto con questa nuova modalità i dati vengono inviati direttamente al fisco in via digitale. Tre sono le date fondamentali da tenere a mente riguardo all'introduzione dell'obbligo di utilizzare questo strumento, a seconda delle caratteristiche del proprio business:

  • 1° gennaio 2020: l'Agenzia delle Entrate ha indicato che a partire da quella data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall'articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972. Fino a giugno niente sanzioni.
  • luglio 2019 : l'obbligo è anticipato a questa data solo per quei contribuenti che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Come specificato nella risoluzione dell'Agenzia Entrate pubblicata l'8 maggio 2019 (la numero 47), il volume d'affari a cui fare riferimento è quello relativo all'anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall'obbligo per l'anno solare 2019. Fino a gennaio niente sanzioni.
  • 31 dicembre 2019: fino a quella data, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni collegate e a quelle non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del DPR n. 696/1996, dei Decreti del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, ma anche quelle collegate e connesse a quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli con bagagli al seguito. Sono incluse anche le operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 633/1972, in via marginale rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, di cui all'articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Obbligo primo luglio per scontrini telematici, moratoria di sei mesi

Con riferimento all'avvio dell'obbligo dal primo luglio 2019 va tenuto presente che il "Decreto Crescita" appena approvato ha concesso una sorta di moratoria di sei mesi. Il testo approvato in Commissione ha previsto che fino al 31 dicembre 2019 non ci saranno sanzioni per chi non osserverà l'obbligo di trasmissione telematica dei dati. A condizione che siano correttamente effettuati tutti gli adempimenti connessi al versamento delle relative imposte.

Solo a partire dalla data del primo gennaio 2020, data di entrata in vigore per tutti gli esercizi commerciali dell'obbligo di trasmissione e memorizzazione dei dati dello "scontrino elettronico", scatteranno le sanzioni per chi continuerà a non adeguarsi alla nuova normativa.

Si ricorda che il "Decreto Crescita", per i piccoli esercizi che finora avevano beneficiato di una deroga, ha previsto un tempo più lungo per l'invio dei dati a chi è sprovvisto di una copertura (connessione disponibile) Internet. Per tali contribuenti, a partire dalla data di effettuazione della cessione o della prestazione, l'obbligo di memorizzazione dei dati deve essere effettuato con cadenza giornaliera, ma la trasmissione potrà avvenire entro 12 giorni dalla data delle cessione/prestazione.

Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti

I commercianti dunque non faranno più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto messo in vendita da loro. Il nuovo adempimento infatti consentirà di non avere più l'obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale.

Infatti, l'articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l'emissione dei predetti documenti.

Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)

Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.

Il cliente non potrà più essere sanzionato all'uscita del negozio per l'assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.

Inoltre, grazie all'elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.

Lotteria degli scontrini

Da gennaio 2020 parte anche la lotteria degli scontrini, con estrazioni mensili fino a 10mila euro e una annuale da un milione di euro. Ogni 10 centesimi di spesa valgono un biglietto virtuale, a fronte degli acquisti fatti con registratori telematici.

I biglietti raddoppiano per acquisti fatti con carta di credito o pos. Il cliente deve richiedere la partecipazione alla lotteria quando compra.

La lotteria - come da esperienza simile fatta in Portogallo - serve alla lotta all'evasione (è un incentivo per il cliente a pretendere lo scontrino) e al contante.

Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all'Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche "documento commerciale" che, qualora integrato con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l'obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.

Casi di esonero dall'obbligo

Il 10 maggio 2019, il Mef - Ministero dell'economia e delle finanze ha emesso il Decreto con il quale ha definito i casi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2019. All'articolo 1, comma 1 del Decreto viene indicato che il nuovo obbligo non si applica per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del DPR n. 696/1996, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall'Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online),
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
  • cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione,
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR n. 633/1972,
  • cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
  • prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
  • cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
  • cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.

Oppure le operazioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
  • servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

E ancora, di cui al Decreto MEF 27 ottobre 2015, tra le quali rientrano, ad esempio le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Sono esonerate anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.

Bonus fiscale per registratori di cassa telematici

Per accompagnare all'obbligo, un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d'imposta) sull'acquisto di un registratore telematico o per l'adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.

Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale. "Il credito - scrive l'Agenzia - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo".

Sul piano operativo, poi, per rendere il percorso più agevole è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 luglio che ha stabilito le modalità per trasmettere i corrispettivi, anche senza gli apparecchi abilitati e ha indicato la data di attivazione dei servizi sul portale Fatture e Corrispettivi.

Ecco come si può gratuitamente ovviare, seppur in via temporanea, all'acquisto di software o di registratori telematici.Scontrino elettronico senza registratore telematico: upload o compilazione manuale su Fatture e Corrispettivi

In questi primi sei mesi di vita dello scontrino elettronico, diverse sono le strade che gli operatori senza registratore telematico possono seguire:

  • utilizzare i servizi attivi sul portale Fatture e Corrispettivi:
    • upload di un file riepilogativo della singola giornata;
    • upload di un documento relativo a più giornate;
    • compilazione manuale online dei dati;
  • trasmettere le informazioni con la procedura tramite protocollo HTTPS o SFTP;
  • affidarsi a un intermediario abilitato.

Per le istruzioni operative, si consiglia di consultare la guida all'invio dei corrispettivi telematici tramite i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate.

Al di là della strada che si sceglie di percorrere, l'Agenzia delle Entrate assicura:

"I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati".

Dal 29 luglio, sono online e disponibili le nuove funzioni: gli strumenti permettono di effettuare l'upload, ovvero di caricare online, un file con i dati dei corrispettivi dell'intera giornata, che riporta il dettaglio dell'aliquota IVA o l'indicazione del regime di ventilazione.

In alternativa è possibile caricare in piattaforma anche i file di più giornate, ma solo dopo averli compressi in un unico documento.

Un altro servizio a disposizione degli operatori è la compilazione manuale dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, con le stesse informazioni che riportano i file:

  • aliquota IVA;
  • regime di ventilazione.

Un metodo sicuramente non adatto ai grandi numeri, ma che ad un primo sguardo si distingue dagli altri servizi dell'Agenzia delle Entrate per intuitività e funzionalità.

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